permessi diritto allo studio

I permessi di diritto allo studio

Si avvicina la scadenza per la presentazione delle domande per fruire dei permessi per motivi di studio nel corso dell’anno 2023. La materia, è infatti disciplinata con riferimento all’anno solare, non all’anno scolastico.

Per le domande sui permessi di diritto allo studio è prevista la scadenza ministeriale al 15 novembre, anche se di solito qualche USR anticipa. Ecco tutte le informazioni su chi può presentare domanda, per quante ore e per quali corsi.

Gli Uffici Scolastici pubblicano il contingente previsto, per ogni ordine di scuola, che possa fruire dei permessi per diritto allo studio per l’anno scolastico 2022/23. Il personale può presentare la domanda nell’istituzione scolastica in cui è in servizio entro il 15 novembre. L’anno di riferimento è come detto in precedenza quello solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

I permessi straordinari retribuiti, sono concessi al massimo per 150 ore annue individuali (da rapportare al numero di ore di servizio e in caso alla tipologia di contratto).

Chi può presentare domanda e come presentarla

La domanda può essere presentata dalpersonale docente ed educativo, dal personale Ata e dal personale con contratto d’incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica.

Il personale può essere assunto a tempo indeterminato oppure determinato. Nel caso di orario parziale o part time i permessi sono concessi in proporzione alla dura dell’incarico e alle ore di servizio. La domanda dovrà esse presentata alla Segreteria scolastica della scuola di servizio. Sarà poi la scuola stessa ad inoltrarla al dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Il personale che è impegnato in più scuole, dovrà presentare la domanda alla scuola che gestisce la propria situazione amministrativa e solo per conoscenza alle altre.

La fruizione dei permessi

In ogni provincia il personale avente diritto alla fruizione dei permessi studio non può superare complessivamente il 3% del personale in servizio all’inizio dell’anno scolastico. Gli uffici scolastici pubblicano entro il 15 ottobre, il numero massimo di permessi concedibili per ogni settore e ordine di scuola. Nel caso di posti scoperti in un ordine di scuola i posti assegnati possono passare ad un altro. La pubblicazione del numero dei posti va a garantire la trasparenza dell’operazione.

La fruizione dei permessi è prevista per anno solare, anche se alcuni Uffici Scolastici (consigliamo di consultarli) hanno riaperto i termini per l’attribuzione di permessi per il diritto allo studio per il personale già impegnato nelle lezioni del TFA sostegno nel periodo settembre/dicembre 2022. La decorrenza dei permessi è quindi prevista dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.


La modalità di fruizione dei permessi è indicata nei contratti regionali, il personale scolastico che beneficia dei permessi ha titolo ad ottenere turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi.

Domande frequenti sui permessi di diritto allo studio

I permessi di diritto allo studio possono essere richiesti solo per determinati corsi; per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza, per corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale, per corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea, di istruzione secondaria o per il conseguimento di un titolo di studio post-universitario.

In base dell’art. 14 del D.P.R. n. 275/99, è competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti per il diritto per i singoli richiedenti e di conseguenza la concessione dei permessi o il diniego. Il permesso può essere concesso anche per la fruizione di un corso on line ma si dovrà presentare la documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti e l’attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l’avvenuto collegamento alle università telematiche durante l’orario di lavoro.

La circolare n 12/11 della Funzione pubblica esclude l’uso dei permessi per attività di studio preparatorie agli esami. In ogni caso è bene controllare in quale misura i contratti regionali recepiscono questa indicazione.

La fruizione dei permessi può essere articolata nei permessi orario, dove viene usato parte dell’orario giornaliero di servizio oppure permessi giornalieri dove si usa l’intero orario giornaliero di servizio. La fruizione dei permessi è finalizzata alla frequenza in presenza o on line dei corsi, compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. La fruizione del deve essere certificata dopo la fruizione dei permessi e tassativamente entro il termine stabilito dalla scuola. Senza la presentazione della certificazione, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi di famiglia senza assegni.

I permessi per diritto allo studio non valgono per il calcolo dei giorni ai fini dell’anno di prova.
Per chi è in servizio in più scuole, la domanda va consegnata alla scuola che si occupa di gestire i dati dal punto di vista amministrativo, e per conoscenza anche all’altra o le altre di servizio. Sarà possibile presentare la domanda con riserva, ma dipende se gli uffici scolastici lo permettono, se si è in attesa dell’attivazione di eventuali corsi.

Non è possibile utilizzare i permessi per un corso diverso rispetto a quello indicato sulla domanda, a meno che non si è esplicitamente autorizzati dall’Ufficio Scolastico Provinciale. I docenti che insegnano nelle scuole non statali, hanno diritto ai permessi per il diritto allo studio, in base a quanto indicato nei rispettivi contratti nazionali.

I casi e le situazioni da valutare sono quindi molte. Ci si può rivolgere a Legaliscuola.org, che grazie ai suoi professionisti del settore è a disposizione per rispondere a tutte le domande sui permessi di diritto allo studio.

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