Un argomento che può sembrare caotico, ma che rispetta delle regole ben precise è sicuramente quello delle ferie dei docenti come regolato nel CCNL di riferimento – riguardo i giorni e le modalità di fruizione, soprattutto per quanto riguarda le modalità di calcolo dei giorni spettanti, i periodi in cui è possibile fruirne, le differenze tra il personale a tempo determinato e indeterminato. Vediamo di fare chiarezza.
I docenti di ruolo
Per le ferie dei docenti di ruolo, la normativa vigente si riconduce all’articolo 13 del CCNL 2006/2009, dove viene indicato che i docenti di ruolo con più di 3 anni di servizio possono disporre di un numero di ferie pari a 32 giorni lavorativi, mentre chi ha meno di 3 di servizio può disporre di 30 giorni lavorativi di ferie. Idocenti di ruolo hanno diritto quindi a:
- 30 giorni di ferie per un’anzianità di servizio inferiore ai 3 anni
- 32 giorni di ferie per chi ha un’anzianità di servizio superiore ai 3 anni.
Nell’anzianità di servizio è incluso anche il servizio prestato in qualità di precario, prima dell’immissione in ruolo. Tutti i docenti hanno diritto ai medesimi giorni di ferie, sia che svolgano l’orario settimanale articolato su 5 giorni piuttosto che in 6 giorni.
I docenti a tempo determinato
Ai sensi dell’art. 19/2 del CCNL 29.11.2007 “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.”, quindi per effettuare il calcolo, sarà necessario inserire i dati mancanti nella seguente proporzione:
360 : 30/32 = N° gg di servizio : x
Il numero di giorni di servizio devono essere commisurati al numero di giorni inclusi nel contratto.
I docenti in part time
Per quanto riguarda i docenti che svolgono orario part time, è fondamentale fare una distinzione tra il part time orizzontale e quello verticale. Nel primo, si ha diritto allo stesso numero di giorni di ferie spettanti di chi lavora a tempo pieno. Nel part time verticale, invece, si ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nel corso dell’anno. In questo caso, il calcolo dei giorni di ferie tiene conto del numero dei giorni lavorativi (non delle ore settimanali). Il calcolo si fa usando la seguente proporzione:
N° gg di lavoro settimanali : 6 giorni = x giorni : 32 (o 30) giorni.
La fruizione delle ferie
L’art. 1 comma 54 della legge 24/12/2012, n. 228 (LdS 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo e a tempo determinato) i periodi di fruizione delle ferie, ovvero nei giorni di sospensione delle lezioni che sono definite dai calendari scolastici regionali. Tutti possono fruire delle ferie maturate dal primo settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni, durante le vacanze natalizie e pasquali, per sospensione delle lezioni per seggi elettorali e concorsi, dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno, dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale o per chi è assunto a tempo indeterminato.
Tutti i docenti possono fruire di 6 giorni di ferie (a patto che non determinino oneri per l’Amministrazione) durante il periodo normale di attività didattica. I docenti di ruolo possono usare questi giorni, in alternativa, come permessi per motivazioni personali in aggiunta ai tre già previsti.
Le ferie non vengono assegnate d’ufficio, ma andranno richieste al dirigente scolastico. Se una circolare prevede il loro collocamento d’ufficio durante i giorni di sospensione delle lezioni, questa è da considerarsi illegittima.
Interruzione delle ferie
Nel caso si presenti un evento improvviso, che determini una prognosi di almeno 4 giorni o se per almeno un solo giorno ci sia necessità di un ricovero ospedaliero, le ferie possono essere interrotte. In questo caso si dovrà subito informare la scuola dell’insorgenza della malattia o del ricovero. Per quanto riguarda la documentazione della malattia si dovrà seguire l’iter della “normale” assenza per malattia.