Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2022

Le domande di assegnazione e utilizzazione che gli interessati hanno potuto presentare dal 20 giugno al 4 luglio 2022 tramite Istanze Online, dove si può accedere con le credenziali SPID. Solo i docenti di religione cattolica e il personale educativo dovranno presentare la domanda in modalità cartacea, da inviare in modalità digitale, per esempio via PEC.

Per l’anno scolastico 2022/23, la proroga del CCNI 2019/22 permette a tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato, di presentare domanda provinciale o interprovinciale di assegnazione provvisoria, compresi gli immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/21 e 2021/22, come chiarito dal Ministero dell’Interno con nota n. 23439 del 17 giugno 2022. 

Soltanto i docenti assunti giuridicamente dall’anno scolastico 2022/23 non possono presentare domanda.

Gli aspiranti sono graduati in base ai punteggi previsti dalla tabella di valutazione (allegato 3 al CCNI 2019/22) e riguardanti le sole esigenze di famiglia. Oltre al punteggio, sono decisive le precedenze che sono previste dall’art. 8 del CCNI 2019/22. Il docente che usufruisce di una delle precedenze, ottiene a prescindere del punteggio, il provvedimento di assegnazione prima dei colleghi. A parità di precedenza varrà il maggior punteggio, mentre a parità di punteggio e precedenza prevale la maggiore anzianità anagrafica.

La disposizione delle assegnazioni

Tenuto quindi conto di punteggi e precedenze, le assegnazioni provvisorie sono disposte secondo alcune modalità. L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi o classi di concorso diversi. In tal senso, l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune, anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza. Le preferenze territoriali scelte nella sezione del modulo domanda saranno esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza, in base alla graduatoria redatta ai fini del ricongiungimento.

Le operazioni di assegnazione e di quelle di utilizzazione seguiranno un ordine indicato nel primo allegato della Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria – personale docente al CCNI”.

Requisiti dell’assegnazione provvisoria

L’assegnazione provvisoria si può chiedere qualora si presenti una delle seguenti situazioni: 

  • Il ricongiungimento ai figli o agli affidati di minori con provvedimento giudiziario
  • Il ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, se la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
  • Per gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria
  • Per ricongiungimento al genitore.

Non è però possibile chiedere l’assegnazione provvisoria per scuole del comune di titolarità. Questo vincolo non opera per i comuni con più distretti sub-comunali per coloro che beneficiano di una delle precedenze previste dall’articolo 8 del CCNI.

Può essere chiesta l’assegnazione provvisoria per una sola provincia, indicando nella domanda fino a un massimo di venti preferenze per i docenti della scuola infanzia e primaria e di quindici per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Modalità della presentazione della domanda

La domanda di assegnazione provvisoria va corredata dalle dichiarazioni e documentazioni necessarie per attestare l’esistenza del motivo per cui si chiede l’assegnazione provvisoria, aver attribuito il previsto punteggio e usufruire di un’eventuale precedenza.

Le dichiarazioni e documentazioni da inserire nelle istanze (ci possono essere altre situazioni da attestare in base alle singole posizioni) sono:

  • dichiarazione esigenze familiari, con certificazione sanitaria che attesti le gravi esigenze di salute del richiedente.
  • dichiarazione iscrizione anagrafica (per il ricongiungimento). In caso di ricongiungimento al coniuge o convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data ultima di presentazione dell’istanza, la relativa dichiarazione del datore di lavoro.
  • dichiarazioni e certificazioni per beneficiare di una delle precedenze previste dal CCNI.

La documentazione va allegata alla domanda online e sarà quindi necessario dapprima caricarle a sistema (ossia su Istanze Online).

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