ILLEGITTIMITA’ DEI TRASFERIMENTI IN PRESENZA DI POSTI DISPONIBILI NELLA PROVINCIA DI PREFERENZA.

Di rivoluzione copernicana è lecito parlare nel porre all’attenzione dei lettori la sentenza n.2490 del 29/09/2017 del Tribunale del Lavoro di Milano che in un breve ma decisivo passaggio ha decretato l’erronea e non corretta esecuzione della procedura della mobilità del personale docente relativa all’a.s. 2016/17.

Il giudice del lavoro, dr.ssa Eleonora De Carlo, ha, infatti, accolto il ricorso presentato da una docente di sostegno di scuola secondaria di II grado della provincia di Napoli, assunta nell’a.s. 2015/16 nell’ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge 107/15, proveniente dalle GAE, fase C, e trasferita a Milano a seguito della mobilità interprovinciale 2016/17, assegnando la ricorrente ad uno degli ambiti provinciali di Napoli secondo le preferenze da Lei espresse.

Le affermazioni di principio contenute in motivazione riguardano la “disponibilità di postinell’ambito territoriale di Napoli e omissis permanenza di posti sui quali la ricorrente avrebbe potuto essere soddisfatta tenuto conto dell’ordine espresso tra gli ambiti territoriali nella domanda di mobilità”.

Le doglianze nel merito del ricorso hanno evidenziato che ad agosto 2016 al termine delle fasi C e D della mobilità sono rimaste 345 cattedre vacanti sul sostegno in provincia di Napoli per l’a.s. 2016/17 e che molti docenti, ivi compresa la ricorrente, sono stati incomprensibilmente trasferiti al Nord, pur in presenza di sedi disponibili… per dirla con un’espressione proverbiale non solo il danno ma anche la beffa.

È stato provato per tabulas che, nella stessa data dei trasferimenti, l’Ufficio Scolastico Regionale di Napoli ha pubblicato, con nota ufficiale (prot.n. 3503 del 13.08.2017), disponibilità ulteriori di posti (345) che ben potevano essere destinati alla mobilità, impedendo, in tal modo, ai docenti di aspirare ad ottenere un posto nella propria provincia e regione.

Tale documento, ignorato a pié pari dalla difesa avversaria, ha rappresentato l’elemento dirimente che ha dimostrato ictu oculi l’illegittimità della mobilità attesa l’insussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dalla legge per procedere ai trasferimenti fuori REGIONE.

È evidente che detti posti già sussistevano al momento dell’espletamento della Fase C della mobilità, essendosi liberati all’esito di tutte le fasi (A, B, C e D); iter che temporalmente si è concluso nello stesso giorno dell’avvenuta pubblicazione del bollettino dei trasferimenti (13.08.2016).

Una vera e propria contraddizione in termini!

Questa circostanza, come si legge in motivazione, “non è stata oggetto di contestazione specifica da parte del MIUR” stante l’impossibilità concreta di legittimare l’operato illogico, prima ancora che antigiuridico, dell’amministrazione scolastica, che ha finito inevitabilmente per vanificare i criteri di razionalità, efficienza e di organizzazione della P.A..

Ma non è tutto, giacché nella vicenda in esame il magistrato ha, altresì, evidenziato che “alcuni di tali posti siano stati assegnati a docenti con punteggio comunque inferiore a quello della ricorrente”.

Ma c’è di più!

A ben guardare, nella fattispecie de qua, è proprio l’intera gestione delle operazioni dei trasferimenti ad esser avvenuta contra legem atteso il mancato rispetto dei princìpi fissati dalla recentissima normativa, sia di rango primario che secondario, a cui si è data per la prima volta attuazione.

Infatti, il comma 108 dell’art. 1 della Legge 107/15 testualmente recita “Per l’anno scolastico 2016/17 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico”;

dello stesso tenore e con maggior precisione è il C.C.N.I. dell’08.04.2016 che all’art.6 rubricato sotto il titolo “Fasi dei trasferimenti e dei passaggi” stabilisce che “La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d’ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti, inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti”;

ed ancora più dettagliato è il comma 9 dell’art. 2 dell’O.M. n. 241 dell’08.04.2016 secondo cui “I trasferimenti sono disposti, nel rispetto delle precedenze previste dal CCNI, fino alla concorrenza del totale dei posti e delle cattedre disponibili”.

Ebbene, dall’esame della normativa de qua si inferisce de plano che a Napoli le operazioni di mobilità sono avvenute in aperta violazione delle nuove norme dettate in subiecta materia per aver l’USR Campania palesemente ed acriticamente disapplicato la succitata disciplina trasferendo docenti fuori Regione (con vincolo triennale) nonostante cattedre rimaste disponibili in provincia di Napoli sul sostegno.

Tale circostanza, già di per sé paradossale, ha poi assunto connotati di gravità in considerazione del fatto che, per sopperire alla forte carenza di insegnanti nella provincia di appartenenza dei docenti trasferiti, sono stati nominati precari presenti nelle GAE e nelle graduatorie di istituto di II e III fascia, senza abilitazione e senza titolo di sostegno; anche questo significativo dato è stato sottoposto al vaglio del magistrato.

La vicenda si è, poi, arricchita di un ulteriore elemento, dedotto nel ricorso, relativo all’illegittima determinazione dell’organico di diritto in numero esiguo e sproporzionato rispetto a quello più elevato dell’organico di fatto, assolutamente inidonea a far fronte alle reali esigenze dell’amministrazione scolastica. Infatti, per l’a.s. 2016/17 le disponibilità vacanti per le cattedre di sostegno per le scuole superiori di II grado sono state pari a 1909 nella sola provincia di Napoli ed a 2773 in tutta la Regione (cfr. nota USR Campania n.18291 del 23.12.2016), posti che il Miur, consapevolmente, non ha fatto rientrare nella procedura di mobilità, rendendoli, di fatto, indisponibili ai fini dell’assegnazione della sede triennale di servizio, pregiudicando così le sorti di moltissimi docenti.

Ebbene, l’errore in cui è incorsa l’Amministrazione è stato talmente lapalissiano da non esser sfuggito all’attenzione del Magistrato milanese che ha smantellato il castello costruito sulle fondamenta del CCNI della mobilità 2016 solo ed unicamente sul piano formale, per le accertate irregolarità delle operazioni dei trasferimenti, non anche sul piano sostanziale, purtroppo!

Nonostante i molteplici aspetti controversi ed i profili di illegittimità della mobilità 2016, oggetto di contestazione nelle più disparate sedi giudiziarie (Tribunali del Lavoro, Tar Lazio e Consiglio di Stato), la posizione assunta dalla dr.ssa De Carlo ha, però, confermato la tendenza del foro milanese circa il mancato riconoscimento del servizio paritario.

La ricostruzione operata in sentenza, peraltro non condivisibile e come tale foriera di ulteriore contenzioso, si è limitata a richiamare i precedenti negativi dello stesso foro, senza alcun accenno alle molteplici pronunce favorevoli precedentemente emesse sul punto che formano l’orientamento giurisprudenziale oggi dominante, alcune delle quali provenienti dallo stesso Tribunale di Milano, già commentate in un precedente articolo (sentenza del 06.09.2017 del G.L. dr.ssa Locati) e che sono perfettamente in linea con la recentissima e innovativa decisione del Consiglio di Stato (ordinanza n. 4845 del 10.11.17); quest’ultima, nel confermare la giurisdizione amministrativa in tema di impugnativa di atti ministeriali con effetti erga omnes, ha SOSPESO l’Ordinanza ministeriale n. 241/2016 sulla mobilità dei docenti nella parte in cui non riconosce il punteggio maturato nelle scuole paritarie che “contrasta con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (L. n.62 del 2000, L. n. 107 del 2015)”.

È fatto risaputo che i dubbi profili interpretativi, di carattere legislativo, della contrattazione integrativa (come la questione della suddivisione dei docenti in fasi, la tematica degli idonei del concorso 2012, il criterio dell’ordine di arrivo delle preferenze rispetto a quello del merito – punteggio, il mancato riconoscimento del servizio paritario, la precedenza di cui alla L. 104/92 unicamente per coniuge e figlio del docente e non anche per genitore disabile, solo per citarne alcuni) hanno visto il Miur soccombente per le gravi violazioni dei principi costituzionali di imparzialità, correttezza, buona fede e di buon andamento della P.A., nonché dei prìncipi di parità e non discriminazione dei lavoratori appartenenti alla medesima categoria dei docenti, a cominciare dalla vicenda del famigerato algoritmo impazzito che ha determinato conseguenze disastrose per molti docenti, costretti ad abbandonare le famiglie per raggiungere le lontanissime sedi di servizio fuori regione.

In conclusione, la sentenza in commento, anche se non può definirsi una vittoria piena, rappresenta un valido traguardo raggiunto in quanto apre nuove prospettive di valutazione della Mobilità sotto il diverso ed ulteriore profilo degli errori di tipo procedurale commessi dagli Uffici Scolastici sia periferici che a livello centrale dal MIUR.

Dunque, una svolta importante per il ripristino della legalità per i docenti ancora in attesa di rientrare nelle rispettive province di residenza…Spes ultima dea est!

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