Diritti degli alunni con disabilità:
Assistenza Legale per la Piena Inclusione Scolastica
Sapere di avere ragione non basta: bisogna farla valere. Se il PEI non viene rispettato o il sostegno necessario viene negato o ridotto, la legge ti dà gli strumenti per intervenire.
Il sostegno scolastico non viene garantito come dovrebbe?
Sei genitore di un alunno con disabilità e ti senti dire che “le ore di sostegno sono quelle che ci sono”, che il PEI “si farà più avanti” o che l’assistenza per l’autonomia “quest’anno non è disponibile”?
Questi non sono favori discrezionali della scuola: sono diritti riconosciuti dalla legge, e quando vengono negati o limitati esistono strumenti concreti per farli valere.
Gli alunni con disabilità hanno diritto a frequentare la scuola comune, in ogni ordine e grado, con un percorso che garantisca apprendimento, comunicazione, relazioni e piena partecipazione alla vita della classe (LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 / Art. 12).
Il diritto all'inclusione scolastica
La scuola deve accogliere l’alunno con disabilità e costruire un percorso realmente inclusivo. Il diritto all’istruzione non può essere limitato dalle difficoltà legate alla disabilità (LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 / Art. 12).
L’inclusione non riguarda solo il docente di sostegno: coinvolge tutta la comunità scolastica, i docenti curricolari, il dirigente e il personale scolastico (LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 / Art. 13; DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 / Capo IV / Art. 8
Il PEI: la bussola del percorso scolastico
Uno degli strumenti principali è il PEI, il Piano Educativo Individualizzato.
Il PEI definisce obiettivi, strategie, strumenti e modalità per favorire l’apprendimento e la partecipazione dell’alunno, tenendo conto del suo profilo di funzionamento (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 / Capo IV / Art. 7).
Chi lo elabora: il GLO
Il PEI viene elaborato dal GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione), con la partecipazione dei docenti, della famiglia e delle figure professionali coinvolte (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 / Capo IV / Art. 9). Quando questo confronto viene saltato o il PEI resta sulla carta, il percorso educativo dell’alunno ne risente concretamente — ed è qui che una tutela legale specialistica può fare la differenza.
Il sostegno didattico: un diritto, non una concessione
La legge prevede attività di sostegno mediante docenti specializzati (LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 / Art. 13).
L’insegnante di sostegno non lavora “da solo” con l’alunno: è contitolare della classe e partecipa alla programmazione educativa e didattica insieme agli altri docenti (LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 / Art. 13).
Le misure di sostegno devono essere adeguate ai bisogni concreti dell’alunno e indicate espressamente nel PEI (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 / Capo IV / Art. 7 e Art. 9). Un numero di ore inferiore a quello certificato, senza adeguata motivazione, è un elemento che può essere contestato legalmente.

Il ruolo della famiglia
La famiglia ha un ruolo centrale: i genitori partecipano alla definizione del percorso educativo e collaborano con la scuola nella costruzione del PEI (LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 / Art. 12; DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 / Capo IV / Art. 9). Questo confronto è ciò che rende il progetto scolastico coerente con i bisogni reali dell’alunno — ed è anche il primo elemento che viene verificato quando si contesta un PEI carente o un’assistenza negata.
Assistenza per l'autonomia, la comunicazione e le barriere da superare
Oltre al sostegno didattico, gli enti locali devono garantire, nei casi previsti, l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 / Art. 13).
La scuola, inoltre, deve organizzare le proprie risorse attraverso il Piano per l’Inclusione, per superare le barriere e favorire la partecipazione di tutti (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 / Capo IV / Art. 8).
Privacy e tutela dei dati
Le informazioni sulla disabilità e il PEI richiedono particolare riservatezza. I dati contenuti nel PEI possono essere conosciuti solo dai soggetti legittimati: i genitori, i docenti della classe e le figure previste dalla normativa (Provvedimento del Garante Privacy del 27 febbraio 2025 [10126123])
Tutela legale in tutta Italia: l'esperienza di LegaliScuola
Lo studio legale LegaliScuola, guidato dall’Avv. Giuseppe Minissale, affianca da anni le famiglie di alunni con disabilità nel far rispettare i diritti previsti dalla Legge 104 e dal Decreto Legislativo 66/2017: dal riconoscimento delle ore di sostegno negate, alla corretta redazione del PEI, fino alla tutela nei casi di assistenza specialistica non erogata.
Perché scegliere LegaliScuola?
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